Quando si apre una successione, se il testamento manca o è incompleto, oppure è nullo o annullato, le modalità di delazione delle quote ereditarie avvengono secondo la disciplina prevista da apposite norme del Codice civile.
Le disposizioni di legge comprendono la definizione di tutti gli aspetti successori, a partire dall’identificazione dei soggetti qualificabili come eredi e stabilendo tempi e modi di ripartizione dell’asse ereditario.
Quando la successione avviene per legge: individuazione degli eredi
La successione legittima (o "ab intestato") si apre quando manca un testamento che identifichi i soggetti successibili o quando il testamento non comprende integralmente le disposizioni sulle quote ereditarie (Art. 457, c.2, Cod. civ.)
Si definisce "legittima" appunto perché, in mancanza di una volontà espressa dal de cuius, viene devoluta secondo le regole stabilite dalla legge (artt. 565-586 Cod. civ).
L’art. 565 del nostro Codice civile individua cinque categorie di soggetti interessati alla successione legittima, indicando anche l’ordine secondo il quale avviene la devoluzione dell'eredità: pertanto i primi ad essere chiamati a succedere sono i cd. "legittimari", ovvero il coniuge del de cuius, i discendenti (figli legittimi e naturali) e gli ascendenti (genitori); in mancanza di questi soggetti, subentrano gli "eredi legittimi", ovvero i collaterali (fratelli e cugini), gli altri parenti fino al sesto grado e, infine, lo Stato.
Trattandosi di una chiamata all’eredità che fa particolare riferimento a norme di legge, nel caso in cui si apra la successione legittima potrebbe essere utile ricorrere ad un supporto professionale da parte di uno studio legale specializzato.
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La ripartizione delle quote
Nella chiamata all’eredità in forza di successione legittima, le quote spettanti a ciascun erede variano in base al grado di parentela che legava il de cuius ai successibili, nonché al concorso di questi ultimi con altri coeredi.
- Se a succedere sono solo i figli, questi ereditano in parti uguali.
- Il coniuge, in mancanza di discendenti, ascendenti o collaterali, ha diritto a ricevere l’intera eredità; se concorre con un figlio riceverà una quota pari alla metà dell’asse ereditario, oppure ad un terzo se concorre con più figli. Se il coniuge concorre con ascendenti, fratelli e sorelle, riceve due terzi dell’eredità, salvo il diritto degli ascendenti a ricevere un quarto dell’eredità.
- Al coniuge (anche separato, purché non per sua colpa), sono altresì riservati "i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni" (art. 540 del Cod. civ.) e questo anche se concorre con altri chiamati.
- Gli ascendenti e i collaterali, se mancano sia il coniuge che i figli del de cuius, ricevono l’eredità suddivisa in parti uguali fra loro.
- Altri parenti fino al sesto grado verranno chiamati all’eredità seguendo la regola principale secondo cui i legami di parentela di grado più prossimo escludono quelli di grado più remoto.
Non sono contemplati come successibili i cd. "affini", sia diretti (suoceri, generi nuore), che indiretti (cognati).
Gli eredi di beni o diritti reali immobiliari sono tenuti al pagamento della tassa di successione. Fatte salve alcune eccezioni (inerenti allo status di chi eredita e al valore dei beni, se inferiore a 100 mila euro), le imposte da versare sono calcolate in base a parametri che fanno riferimento all’entità dell’asse ereditario e variano con l’applicazione o meno di particolari franchigie.
La successione dello Stato
Un’ipotesi del tutto residuale, che si verifica solo in assenza di parenti entro il sesto grado, è quella in cui l’intera eredità viene devoluta allo Stato Italiano (art 586 Cod. civ.).
Presupposto di questa disposizione è l’esistenza di una "eredità vacante", evento che si verifica non solo quando manchino i successibili legittimi, ma anche qualora i potenziali eredi abbiano perduto il diritto di accettare per aver espressamente rinunciato all’eredità o per prescrizione o decadenza dei termini di accettazione.
Lo Stato acquista di diritto l’eredità, senza la possibilità di rinunziarvi e senza bisogno di accettazione espressa, ma risponde dei debiti e dei legati solo intra vires, ovvero entro i limiti dell’attivo ereditario.